La cambiale, il titolo non voluto dall’usura bancaria

di Pierluigi Pagliughi
10.10.2010

La cambiale, l’amata e odiata vecchia farfalla, titolo finanziario considerato vetusto, impiegata a volte dai cravattari di borgata come garanzia sul rientro del capitale, è ormai raramente utilizzata come normale mezzo di pagamento commerciale.
Stranamente lo strumento base su cui si fonda il concetto di titolo di credito, banconote ed assegni compresi, è stato quasi completamente abbandonato, nonostante abbia aiutato nel recente passato a rimettere in piedi l’economia dell’Italia devastata dalla guerra. La cambiale, il titolo derivato dalla famosa “lettera di cambio”, pare sia stata inventata nel Celeste Impero più di mille anni fa, e nel medioevo sia stata importata in Europa dai mercanti.
Praticamente, attraverso un ordine scritto e sottoscritto ove è indicata la data di scadenza, il luogo del pagamento ed il debitore, si “cartolarizza” un credito certo derivato da un qualunque contratto, rendendolo liquido ed impiegandolo direttamente per pagare un proprio debito senza l’impiego del denaro. Il beneficiario possessore del titolo potrà a sua volta utilizzarlo per pagare ciò che deve ad un terzo.
Il Regio Decreto 1669 del 1933, conosciuto meglio come “Legge Cambiale”, ancora in vigore, ha riordinato le norme di questi titoli di credito, imponendo anche la tassa del 12 per 1000 sull’importo esposto. La normale cambiale, chiamata anche “cambiale tratta” o anche semplicemente “tratta”, è lo strumento finanziario direttamente derivato dalla lettera di cambio, emessa dal creditore, traente, a fronte di un credito certo di un debitore, trattario, il quale, se accetta l’impegno sul titolo sottoscrivendolo, diviene accettante. Nel vaglia cambiario invece, comunemente chiamato “cambiale”, il traente ed il trattario sono unificati nella figura dell’emittente, risultando colui che chiama se stesso al pagamento. Quando è battuta la tratta, nell’ordine esposto compare la parola “pagherete”, mentre invece è indicato con “pagherò”. È possibile garantire il credito della cambiale con avalli, pegni e, come avviene di rado con una particolare procedura, anche con ipoteca immobiliare. La cambiale può essere emessa anche “non all’ordine”, assumendo la forma di cessione di credito.
Il titolo non onorato deve essere depositato presso un pubblico ufficiale di zona appositamente incaricato, che effettuerà le dovute ricerche ed in mancanza di pagamento lo restituirà al beneficiario congiuntamente all’atto contro il trattario, l’accettante o l’emittente detto “protesto”: gli estremi dei protesti contro l’accettante e contro l’emittente saranno riportati sul pubblico “bollettino dei protesti”. È possibile dispensare il debitore dal protesto apponendo sul davanti del titolo la clausola “senza spese”, ma, nel caso di cambiale insoluta, questa manterrà la forza di titolo esecutivo. Qualche anno fa, a fronte del dilagare del numero dei protestati, alcune norme in materia sono state alleggerite.
Con la Legge 43 del 1994 è stato istituito un titolo denominato “cambiale finanziaria”, emessa in serie solo da soggetti autorizzati recanti notevoli garanzie, nel taglio minimo di 100 milioni di lire (euro 51.645,69), da utilizzarsi principalmente per la dilazione di grosse transazioni naturalmente precluse alla stragrande maggioranza di imprese e privati.
Come mai allora questo strumento di credito semplice, e per certi versi dovutamente garantito, sta andando in disuso? È l’impresa o il privato che non ne hanno più bisogno, oppure toglie ai professionisti dell’usura una grossa fetta di mercato?
La cambiale non può non essere resa intrasferibile per concetto, dato che è nata proprio per la movimentazione del credito, e non può essere inchiodata per legge ad un solo passaggio come è stato fatto di recente per il normale assegno bancario, quel particolare titolo cambiario nel quale il pagamento a vista della somma è ordinato incondizionatamente, poiché coperto da una provvista depositata anticipatamente dal traente su un conto presso uno stabilimento della banca trattaria.
È evidente che con un mezzo come l’assegno, sicuramente più comodo, non è possibile operare senza istituti di credito, e non è possibile usufruire direttamente delle proprie spettanze se non quando queste siano maturate. Salvo che non si venga tentati di ricorrere all’ombrello della fideiussione bancaria, solitamente accordata con fuori il sole e tolta alla prima pioggerellina. Con la cambiale invece la banca non è un obbligo ma una scelta, e chi possiede la forza o la volontà di farne a meno, sicuramente risparmia nei movimenti. Difatti nel caso di girata ad un creditore si eliminano completamente gli oneri finanziari, si riducono le esposizioni e si mantiene la possibilità di operare anche se già protestati. Inoltre, a differenza degli assegni in cui il trattario è la banca, per ridurre i disguidi nei pagamenti delle cambiali, l’ufficiale incaricato, prima di elevare il protesto, deve eseguire le ricerche e tentare di incassare la somma presso i debitori, accertandosi in mancanza delle cause di insolvenza. È questa libertà ed affidabilità che infastidisce gli strozzini legalizzati. Meno passaggi, significano meno fidi, meno taglieggio e meno controllo sulla produzione e sul commercio.
Nel tempo, per scoraggiare gli indecisi, costoro hanno adottato la soluzione di moltiplicare le spese per l’incasso delle cambiali, di aumentare i giorni precedenti alla scadenza per la loro presentazione, di allungare i tempi per l’accredito della somma incassata o per la restituzione materiale di quelle respinte, sempre corredate da vergognose addizionali di spesa sul protesto. Per non parlare del fatto che chi utilizza questo titolo viene considerato come un parvenu senza garanzie e con clienti scadenti. In pratica si è fatto di tutto, qualche volta facendo elevare anche ingiusti protesti, per inculcare nell’immaginario collettivo che non bisogna operare con le cambiali.
Non si può non notare che l’unica novità di una legge concepita 80 anni fa per un’Italia in larga parte agricola, è stata quella di introdurre una cambiale seriale il cui pezzo minimo corrisponde grossomodo al valore di un piccolo appartamento.
Ma cosa ha fatto l’attuale classe politica per garantire e migliorare l’utilizzo della cambiale. Nulla, anzi, nel tempo ha favorito la riduzione della sua applicazione. Basti pensare, tanto per fare un esempio, che questi titoli sono lavorabili anche attraverso il canale postale, ma i potentati bancari hanno imposto dei termini all’allora ente pubblico rendendo estremamente difficoltosa la procedura d’incasso. Oggi non è possibile lavorare le cambiali direttamente sul conto corrente postale o con il libretto di risparmio, ma bisogna avviarle, singolarmente e nel misero termine di 10/15 giorni prima della scadenza, solo attraverso la separata e complicata procedura di riscossione, neppure esposta sui listini, sconosciuta alla maggior parte degli impiegati postali, limitante l’importo a qualche migliaio di euro. Per contro, gli incassi postali risultano più veloci ed economici di quelli bancari.
Attenzione: “Sono state le associazioni bancarie che hanno stabilito come doveva comportarsi un comparto dello Stato, non l’opposto. Pazzesco!”
Sarebbe stato semplice, invece, con una legge a tutela del credito aziendale (stiamo parlando di eresie e di fantapolitica), impostare una cambiale ad uso esclusivamente commerciale, sia tratta che vaglia, protestabile o senza spese, con emissione e trasferibilità riservata a tutte le aziende di produzione, vendita e somministrazione di beni e servizi non finanziari, impostabile esclusivamente per crediti netti esclusi da spese ed interessi, con scadenza minima di tre mesi, compilabile su un modello indicante la tipologia aziendale, il nome, la residenza e il domicilio, la data di costituzione, e tutti i codici di riferimento di ogni soggetto interveniente, sia esso trattario, traente, emittente o giratario. La trasferibilità dovrà permettersi esclusivamente con girata pro-solvenda o con cessione pro-soluta, e l’incasso dovrà essere permesso per qualsiasi importo anche dai servizi di riscossione. Per completare la cambiale si potrà indicare del credito, oltre all’importo, tutti i riferimenti contabili, e del soggetto debitore alcune notizie sull’affidabilità come il monte titoli emessi ed i protesti risultanti alla verifica. Pubblici ufficiali incaricati potranno autenticare le sottoscrizioni e, pure in fase successiva all’emissione del titolo, certificare le notizie inserite. Nel caso il titolo non abbia i requisiti di cambiale commerciale, ma mantenga quelli del modello ordinario, non sarà annullata, ma subirà solo un automatico declassamento alla certificazione o alla presentazione. Onde non causare danni maggiori del previsto e altri disguidi, dovrà esserci un unico ufficio protesti di zona, predisposto per il deposito della provvista, totale o parziale, con cui garantire anticipatamente il pagamento dei titoli emessi. Il bollettino dei protesti di questi titoli dovrà essere consultabile esclusivamente da operatori commerciali. Il recupero del credito insoluto esposto su questa cambiale dovrà essere garantito nel più breve termine giudiziale in esenzione di spesa.
Solo completandole nella tipologia, garantendo maggiormente i soggetti a cui vengono trasferite, si potrà veramente ritornare ad operare con le “farfalle”, per il buon funzionamento di ogni azienda, e per dispetto di chi sfrutta il lavoro di queste ultime da decenni. Ieri, chi vendeva il denaro era considerato un essere immondo, oggi condiziona la vita di tutti. La sottomissione totale delle genti sta continuando. Lentamente ma inesorabilmente.


Tratto da:
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=35000

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