L’art. 11 Cost. alla prova della moneta unica, del deficit democratico della BCE e della politica di sicurezza europea
Di Marco Saba, Centro Studi Monetari, CISM
Il presente lavoro esamina la legittimità costituzionale della cessione della sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea alla luce dell’art. 11 della Costituzione italiana. La tesi centrale è che la Corte Costituzionale non abbia mai sottoposto tale cessione a una verifica effettiva dei controlimiti, dando per scontata la copertura dell’art. 11 senza accertare se la moneta unica persegua le finalità di «pace e giustizia fra le Nazioni» che la norma pone come condizione.
Il paper sviluppa quattro linee argomentative complementari:
(i) il deficit strutturale di legittimazione democratica della BCE, istituzione tecnocratica sottratta al controllo parlamentare, le cui decisioni producono effetti distributivi di natura politica;
(ii) il rapporto tra l’art. 11 e l’evoluzione della Politica Estera e di Sicurezza Comune, con particolare riguardo alla compatibilità tra il ripudio della guerra e gli impegni di difesa assunti in sede europea, e al nesso tra pennino monetario e capacità di finanziare la difesa;
(iii) il confronto con la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco (Gauweiler, Weiss, Lisbona), che ha elaborato controlli sostanziali assenti in Italia;
(iv) il test dell’atto che né Roma né Karlsruhe hanno compiuto fino in fondo: chi emette l’unità di conto spendibile nell’ordinamento italiano e chi si tiene il residuo di quell’emissione (signoraggio in senso lato).
Senza questa domanda, il giudizio sui controlimiti resta un giudizio sulla formula dei Trattati, non sull’atto che i Trattati coprono. L’analisi conclude che la questione della sovranità monetaria richiede un riesame che non può essere eluso attraverso automatismi interpretativi. La cessione del 1992-99 non è solo uno spostamento di «politica dei tassi». È lo spostamento del luogo in cui nasce la ricevuta e del soggetto che intasca ciò che la scrittura vale.
L’analisi conclude che la questione della sovranità monetaria richiede un riesame che non può essere eluso attraverso automatismi interpretativi. La cessione del 1992-99 non è solo uno spostamento di «politica dei tassi». È lo spostamento del luogo in cui nasce la ricevuta e del soggetto che intasca ciò che la scrittura vale.
Parole chiave: art. 11 Cost.; sovranità monetaria; controlimiti; BCE; deficit democratico; PESC; Bundesverfassungsgericht; signoraggio; emissione; Eurosistema.
1. Introduzione
La cessione della sovranità monetaria italiana alla Banca Centrale Europea, avvenuta con la ratifica del Trattato di Maastricht (l. 3 novembre 1992, n. 454) e resa operativa dal 1° gennaio 1999, è uno dei trasferimenti di attribuzioni più radicali della storia repubblicana. La moneta, attributo della sovranità al pari della forza armata e della giurisdizione, è stata sottratta alla disponibilità dello Stato e affidata a un’istituzione sovranazionale dichiarata indipendente da ogni organo rappresentativo.
La Corte Costituzionale ha trattato tale cessione come un dato acquisito, implicitamente coperto dall’art. 11 Cost. Non risulta una pronuncia in cui la Corte abbia verificato espressamente se la cessione soddisfi le due condizioni del Costituente — la parità e la necessità rispetto a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni — né se l’atto concreto dell’Eurosistema (chi scrive l’unità, chi tiene il residuo) coincida con la formula dei Trattati.
Il lavoro procede in quattro linee:
- Prima: il deficit democratico della BCE e la natura politica, non solo tecnica, delle decisioni monetarie.
- Seconda: art. 11, PESC/PSDC e il nesso tra ripudio della guerra e perdita del pennino.
- Terza: il contrasto con Karlsruhe.
- Quarta: il test dell’atto — la domanda che la giurisprudenza costituzionale, italiana e in larga misura tedesca, non ha ancora posto in forma contabile.
Non si sostiene che «tutto è moneta». Si sostiene che un giudizio di legittimità sulla cessione della moneta che non chiede dove nasce l’unità e a chi va il residuo è un giudizio sulla copertina, non sul libro.
2. L’art. 11 della Costituzione: testo, ratio e condizioni
L’art. 11 Cost. recita:«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»
Struttura tripartita: ripudio della guerra; consenso a limitazioni in parità; promozione delle organizzazioni rivolte a quel fine. Il nesso del 1947 è diretto: si rinuncia alla guerra come strumento e si partecipa a organizzazioni che tengano la pace. Non è una delega in bianco.
- a) Parità. Le limitazioni devono avvenire «in condizioni di parità con gli altri Stati». È esclusa una cessione che collochi l’Italia in subordinazione strutturale.
- b) Finalità e necessità. Le limitazioni devono essere necessarie a un ordinamento di pace e giustizia fra le Nazioni. Non «sviluppo economico», non «integrazione dei mercati», non «stabilità dei prezzi». La lessicale è voluta: ancora al secondo conflitto, non a un progetto di ingegneria monetaria.
La domanda del lavoro è duplice. La cessione alla BCE soddisfa parità e finalità? E, a monte: la Corte ha mai identificato che cosa è stato ceduto — una «politica dei tassi» o il potere di far nascere l’unità di conto e di tenersi il residuo?
3. La giurisprudenza costituzionale: un’assenza significativa
- Frontini (n. 183/1973): le limitazioni ex art. 11 non possono far perdere un nucleo essenziale di attribuzioni tale da svuotare gli organi rappresentativi. Nasce la teoria dei controlimiti.
- Fragd (n. 232/1989): i controlimiti sono barriera all’ingresso di norme incompatibili con i principi supremi.
- Taricco bis (n. 269/2017): prima di disapplicare il diritto interno per contrasto con l’UE, il giudice verifica i principi supremi e rinvia in caso di dubbio.
In nessuna di queste pronunce la Corte ha posto il problema della sovranità monetaria come oggetto. L’Eurosistema è presupposto, non verificato. È una petitio principii: la copertura dell’art. 11 è assunta, non dimostrata.
L’assenza pesa perché la moneta, nella tradizione dello Stato (da Bodin a Schmitt, e nella prassi delle banche di emissione moderne), è uno dei trias della sovranità. Cedere l’attributo senza un test esplicito è già una scelta interpretativa. Cederlo senza chiedere dove si scrive l’unità è una seconda scelta, più grave: si giudica la formula («stabilità dei prezzi», «indipendenza») e si lascia fuori l’atto.
Il silenzio ha anche una ragione processuale. Il BVerfG dispone del ricorso diretto; la Corte italiana, in via principale, no. Conzutti ha mostrato che Karlsruhe ha potuto sindacare OMT e PSPP anche per via di accesso; Roma è rimasta silente «anche quando la BCE è sembrata travalicare i limiti dei Trattati». La via incidentale esiste. Non è stata usata sull’oggetto. La lacuna di accesso spiega parte del silenzio. Non lo giustifica come precedente.
4. La moneta unica: genesi, finalità e natura dell’atto
4.1. Ciò che i Trattati dichiarano
L’UEM (Maastricht 1992; operativa 1999) ha finalità economiche. Art. 127, par. 1, TFUE: obiettivo principale del SEBC è la stabilità dei prezzi. La moneta unica completa il mercato interno. L’art. 121 TFUE coordina le politiche economiche. Nel Rapporto Delors (1989) e nei lavori della CIG 1991 il riferimento alla pace è assente o retorico. Il dibattito verte su efficienza, convergenza, costi di transazione, crisi dello SME del 1992. Il contesto 1988-91 è di distensione, non di un ordinamento di pace da costruire con la moneta. L’euro risponde a logiche di integrazione e di competizione rispetto al dollaro.
4.2. Ciò che i Trattati non nominano: nascita dell’unità e residuo
La politica monetaria non è solo la fissazione del tasso. È, in primo luogo, la disciplina di chi può scrivere l’unità che spende come moneta e di chi intasca la differenza tra il valore di quella scrittura e il costo di scriverla. Quel differenziale è il signoraggio in senso lato. Può stare sul libro di una banca centrale, di un Tesoro, di una banca che crea depositi, o di un sistema misto. Non è un dettaglio da economisti. È l’atto stesso della sovranità monetaria.
Nell’ordinamento precedente al 1999 l’Italia aveva una banca centrale nazionale, un Tesoro, un sistema bancario che già scriveva depositi. La cessione a Maastricht non «inventa» la creazione scritturale. Sposta il luogo in cui l’unità di corso legale comune nasce e si ancora, e sposta il residuo dell’emissione di base dall’orbita dello Stato italiano all’Eurosistema. I Tesori dell’area restano senza pennino proprio. Le banche continuano, in larga misura, a scrivere la riga «prestito / deposito». La BCE e le BCN dell’Eurosistema tengono il recinto e una parte del residuo di sistema. Il Parlamento italiano non delibera né sulla nascita dell’unità né sulla destinazione del residuo.
Questa descrizione non è una teoria della cospirazione. È la lettura del SEBC e della prassi di creazione della moneta bancaria che le stesse banche centrali, in documenti successivi al 2008, hanno finito per ammettere: i prestiti creano depositi. Un giudizio costituzionale che tratti la cessione come mera «indipendenza tecnica sui tassi» accetta la formula e rifiuta l’atto.
Il residuo, inoltre, non è una metafora. È una voce di diritto primario. L’art. 32 dello Statuto del SEBC (Protocollo n. 4) disciplina l’allocazione del reddito monetario delle banche centrali nazionali: il reddito derivante dalla funzione di politica monetaria è misurato, messo in comune e ripartito in proporzione alle quote di capitale versato nella BCE. L’art. 33 destina l’utile netto della BCE. Decisioni successive (tra cui la dec. (UE) 2016/2248) operazionalizzano il pooling. Ciò che questo lavoro chiama residuo ha dunque un nome legale — monetary income — e un criterio di riparto che non passa dal Parlamento italiano. TARGET2 è l’altro libro visibile: i saldi infra-sistema registrano i flussi sul tubo comune. Confondere TARGET2 con «un prestito occulto» è velo. Trattare art. 32 e TARGET2 come «mera tecnica» è rifiutare l’oggetto del sindacato.
4.3. Art. 47 Cost., silenzio del Costituente, revisione mancata
L’art. 47 Cost. («La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito») è l’unico aggancio costituzionale espresso al credito. I Costituenti non costituzionalizzarono in una norma prescrittiva il governo della moneta: lo lasciarono alla legge e al rapporto Banca d’Italia-Tesoro-Camere. Maastricht fa l’operazione inversa: ancora quel governo a una fonte di rango costituzionale dell’Unione, sottraendolo al processo democratico nazionale (Conzutti: costituzionalizzazione della ricetta monetaria a livello sovranazionale).
Il confronto francese è dirimente. Il Conseil constitutionnel, decisione n. 92-308 DC del 9 aprile 1992, ritenne che l’UEM ledesse le «condizioni essenziali d’esercizio della sovranità nazionale» e impose una revisione costituzionale prima della ratifica. L’Italia ratificò con la sola l. 454/1992, sotto la copertina dell’art. 11, senza una revisione che nominasse la moneta. Parigi ha almeno detto che si toccava un attributo essenziale. Roma ha presupposto che l’art. 11 bastasse.
4.4. Perché questo rileva per l’art. 11
Se ciò che si cede è solo un tecnicismo, la copertura dell’art. 11 è già dubbia (pace e giustizia non sono stabilità dei prezzi). Se ciò che si cede è il potere di far nascere l’unità e di assegnare il residuo, la copertura è doppiamente dubbia: si è limitata un’attribuzione che il Costituente non ha mai descritto come negoziabile a fini di mercato, e la si è limitata senza che la Corte abbia identificato l’oggetto.
La condizione di parità si rilegge allo stesso modo. «Parità con gli altri Stati» non è solo parità di voto nel Consiglio direttivo della BCE. È parità rispetto a chi tiene il pennino e il residuo. Un’unione in cui l’emissione è centralizzata e la fiscalità resta nazionale produce Stati fiscalmente responsabili di un debito scritto in un’unità che non emettono. Per gli Stati ad alto debito la subordinazione non è diplomatica. È contabile.
5. Il deficit democratico della BCE
5.1. L’indipendenza come sottrazione
L’art. 130 TFUE vieta a BCE, BCN e membri degli organi di sollecitare o accettare istruzioni da Unione, governi, «qualsiasi altro organismo». Il Parlamento europeo ascolta e riceve la relazione annuale (art. 284, par. 3, TFUE). Non ha indirizzo, veto, revoca. I membri del Comitato esecutivo, una volta nominati dal Consiglio europeo, non sono revocabili per ragioni politiche.
L’indipendenza si giustifica, nella vulgata, con la credibilità anti-inflazionistica. La giustificazione presuppone che la politica monetaria sia neutrale. Non lo è.
5.2. Effetti distributivi
Tassi, QE, condizioni di credito, vigilanza bancaria: incidono sul costo del debito pubblico, sulla struttura dei rendimenti, sulla distribuzione tra creditori e debitori, sulla sopravvivenza di istituti. Sono scelte politiche sottratte agli organi rappresentativi.
A queste si aggiunge l’effetto che la letteratura costituzionale di solito non elenca: chi intasca il residuo dell’emissione. Un programma di acquisto di titoli non è solo «liquidità». È un intervento su quali bilanci si gonfiano e su quale saggio il Tesoro paga un’unità che lo Stato non scrive più. Chiamare tutto questo «tecnica» è la forma contemporanea della non-cognizione: si discute il tasso e si tace la riga.
5.3. Asimmetria fiscale e Stato senza pennino
La BCE tiene la moneta; gli Stati tengono (entro i vincoli) la spesa e il prelievo. Non c’è un bilancio federale commisurato. Gli Stati hanno perso cambio, emissione, prestatore di ultima istanza nazionale, senza acquisire la contropartita fiscale. De Grauwe e Stiglitz lo dicono da economisti. In termini di art. 11 è il difetto di parità: dipendenza strutturale dalla BCE per il finanziamento del debito, senza simmetria istituzionale.
In termini di atto: il Tesoro italiano firma titoli in un’unità il cui recinto sta a Francoforte e la cui nascita quotidiana, in forma di deposito, sta ancora in larga parte nelle banche. La «sovranità fiscale» conservata è la sovranità di tassare e tagliare dopo che il pennino è altrove. Non è la sovranità di far nascere l’unità con cui si paga.
6. L’art. 11, la PESC e il pennino della difesa
6.1. PESC e PSDC
Maastricht e Lisbona (artt. 23-46 TUE; art. 42 TUE) costruiscono PESC e PSDC. Art. 42, par. 2: difesa comune eventuale all’unanimità del Consiglio europeo. Art. 42, par. 7: mutua difesa. Dal 2017 PESCO; Fondo Europeo per la Difesa (reg. 2021/697). L’evoluzione verso una politica di difesa comune è di fatto.
6.2. Compatibilità con il ripudio
L’art. 11 ripudia la guerra come offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie. Non esclude la difesa, come i lavori della Costituente chiariscono. Ma una clausola di mutua assistenza e una difesa comune che può coinvolgere l’Italia in operazioni non deliberate in modo pieno dal Parlamento pongono un problema di copertura che la Corte non ha scrutinato come tale. «Necessarie alla pace» non è «connesse alla pace».
6.3. L’interconnessione che di solito manca
Uno Stato che ha ceduto l’emissione finanzia la difesa sui mercati e alle condizioni del recinto monetario. La rinuncia al pennino condiziona l’esercizio della forza. Non è un argomento pacifista né un argomento riarmista. È un argomento di controlimiti: si è limitata la sovranità monetaria e, per quella via, si è ristretto lo spazio fiscale della difesa, mentre in parallelo si assumono impegni PESC/PSDC che quel fiscale lo richiedono. Le due cessioni si tengono. Separate, ciascuna può sembrare coperta. Insieme, disegnano uno Stato che ripudia la guerra, firma la mutua difesa e non scrive più l’unità con cui si paga l’una o l’altra.
Il vuoto di pennino, in altri teatri, è stato occupato da un’unità straniera (dollarizzazione) o da un tubo metropolitano (CFA). L’euro è la forma europea di quella occupazione, con la differenza che l’Italia siede nel Consiglio direttivo. Il voto non restituisce l’atto. Restituisce un peso in un collegio che l’atto lo tiene a Francoforte.
7. Il modello tedesco: Karlsruhe
7.1. Gauweiler (2015)
Sul programma OMT il BVerfG, prima del rinvio alla CGUE (C-62/14), afferma che la BCE potrebbe aver ecceduto il mandato e il divieto di finanziamento monetario (art. 123 TFUE). Test di proporzionalità: le decisioni devono essere proporzionate alla stabilità dei prezzi e non possono slittare in politica economica oltre il mandato. Karlsruhe rivendica, in ultima istanza, il sindacato ultra vires.
7.2. Weiss (2020)
Il 5 maggio 2020 (2 BvR 859/15) il BVerfG dichiara il PSPP parzialmente incompatibile con la Legge fondamentale: la BCE non avrebbe considerato in modo adeguato gli effetti di politica economica, violando la proporzionalità. Tre affermazioni: Kompetenz-Kompetenz residua del giudice costituzionale nazionale; test di proporzionalità sugli effetti collaterali fiscali e sociali; obbligo di motivazione rafforzato, inclusa l’analisi degli effetti distributivi.
7.3. Lisbona (2009) e sovranità popolare
In 2 BvE 2/08 il BVerfG afferma che l’integrazione non può svuotare la capacità del popolo di autodeterminarsi attraverso gli organi rappresentativi. Politica monetaria, fiscale, di difesa: ambiti in cui il Bundestag deve conservare un potere effettivo. L’art. 1 Cost. italiana («La sovranità appartiene al popolo») consente, e anzi impone, un ragionamento analogo.
7.4. Cosa Karlsruhe ha fatto — e cosa non ha fatto
Il contrasto con l’Italia è netto: Roma non ha un equivalente di Gauweiler o Weiss. Ha ratificato e ha presupposto. Karlsruhe ha trattato la BCE come potere pubblico sindacabile.
Karlsruhe, tuttavia, si è fermata alla proporzionalità rispetto al mandato dei Trattati e al finanziamento monetario del Tesoro. Non ha posto, in forma piena, la domanda dell’atto: chi nasce l’unità quotidiana, chi tiene il residuo, se l’«indipendenza» è indipendenza dal Parlamento o indipendenza non conquistata rispetto al sistema che scrive i depositi. Il modello tedesco è il minimo che la Corte italiana dovrebbe importare. Non è ancora il test completo. Importarlo senza la domanda sul pennino significherebbe copiare il sindacato sulla formula, non sull’atto.
8. Il test dei controlimiti: cinque difetti, non quattro
8.1. Tesi dell’eccedenza
| Difetto | Profilo di Criticità Costituzionale |
|---|---|
| a) Difetto di finalità | L’euro è strumento di politica economica. Pace e giustizia non coincidono con la stabilità dei prezzi. Il nesso con la pace è indiretto e non dimostrato nei lavori preparatori. |
| b) Difetto di necessità | L’Europa ha tenuto la pace dal 1945 al 1999 senza moneta unica. NATO, diplomazia, integrazione politica. L’euro non è condizione necessaria della pace. |
| c) Difetto di parità | Emissione centralizzata, fiscalità nazionale, Stati ad alto debito senza svalutazione né prestatore nazionale di ultima istanza. La parità dell’art. 11 è compromessa sul piano contabile, non solo su quello diplomatico. |
| d) Deficit democratico | Decisioni distributive sottratte agli organi rappresentativi. Tensione con l’art. 1 Cost. |
| e) Difetto di cognizione dell’atto | È il difetto che i quattro precedenti presuppongono e che la giurisprudenza non ha isolato. La Corte non ha identificato l’oggetto della cessione come potere di far nascere l’unità e di assegnare il residuo. Ha identificato l’oggetto come «politica monetaria» nel lessico dei Trattati. Finché l’atto resta innominato, i controlimiti lavorano a vuoto: si può essere rigorosi sulla formula e ciechi sulla riga. |
8.2. Obiezioni
- Interdipendenza pace/economia. L’art. 11 chiede la necessità, non la correlazione. Se il nesso indiretto bastasse, ogni cessione sarebbe coperta e la condizione del Costituente sarebbe vocabolario.
- Interpretazione evolutiva. Non può cancellare pace, giustizia, parità, necessità. Se l’art. 11 è stretto rispetto all’UEM, la via è l’art. 138 Cost., non lo svuotamento.
- Incertezza e mercati. La certezza giuridica non prevale sulla legalità costituzionale. Il timore dello spread è, in questo campo, la forma che assume la clausola asimmetrica: si firma perché il prezzo di non firmare è il tubo. Quell’argomento spiega perché si è ceduto. Non dimostra che la cessione sia coperta.
- Giurisprudenza consolidata. Non esiste una pronuncia che abbia svolto il test dell’art. 11 sulla moneta, e non esiste una pronuncia che abbia svolto il test dell’atto. C’è un’assenza, non un precedente.
- «Rimettere in discussione l’euro è Phnom Penh.» No. Distruggere la ricevuta e tenere la razione è l’opposto di chiedere chi scrive la ricevuta e chi intasca il residuo. Il controlimite non è l’abolizione dell’unità. È il rifiuto di trattare come «tecnica» lo spostamento del pennino. L’uscita per vuoto occupato da un’altra valuta è già nota in altri teatri. Non è una riforma. È una consegna.
9. Implicazioni istituzionali
- a) Ratifica. La l. 454/1992 può essere scrutinata, in via incidentale, nella parte in cui dà esecuzione alle disposizioni sull’UEM. Lo scrutinio dovrebbe includere il test dell’atto, non solo il test della formula. La via principale alla tedesca non esiste; la via incidentale sì. Un giudizio su diritti patrimoniali, su risparmio (art. 47), su equilibrio di bilancio (art. 81) o su impegni di difesa può portare la questione in Corte se il giudice a quo la solleva.
- b) Recesso. L’art. 50 TUE esiste. Una dichiarazione di incostituzionalità porrebbe la questione del recesso dall’Eurosistema. Non è una conseguenza da augurare in un capoverso. È una conseguenza da nominare.
- c) Riforma dei Trattati. Controllo democratico effettivo sulla BCE; oppure più a fondo — distinzione normativa tra nascita dell’unità sul libro pubblico e intermediazione delle banche, così che il residuo dell’emissione non coincida con chi scrive in proprio. Questa seconda via non è un programma di partito nel presente lavoro. È l’unica riforma che risponde al difetto (e), non solo ai difetti (a)-(d). Una BCE «più ascoltata dal Parlamento» che continua a lasciare intatta la riga della nascita è un miglioramento della formula. Non è il recupero dell’atto.
- d) Sindacato. Anche a prescindere dall’esito di legittimità sulla ratifica, la Corte può affermare un sindacato sullo stile Weiss: proporzionalità, effetti distributivi, motivazione. Dovrebbe aggiungere la domanda che Karlsruhe ha solo sfiorato: su quale libro nasce l’unità che il cittadino italiano è tenuto ad accettare, e a chi è lecito tenersi ciò che quella scrittura vale.
10. Conclusioni
La cessione del 1992-99 è un nodo irrisolto non perché manchino sentenze sull’Europa, ma perché manca la sentenza sulla moneta come atto.
La moneta unica, nei Trattati, è stabilità dei prezzi e mercato. Non è pace. La BCE è indipendente da ogni organo che il popolo italiano possa revocare, e decide in modo distributivo. La PESC/PSDC stringe impegni di forza mentre il pennino con cui si finanzia la forza sta altrove. Karlsruhe ha mostrato che si può sindacare senza sciogliere l’Unione; non ha ancora mostrato il test intero.
I controlimiti, in materia monetaria, non si attivano con un automatismo «sovranista» e non si disattivano con un automatismo «europeista». Si attivano se si accerta che è stato ceduto, in assenza di parità e di necessità rispetto alla pace, il potere di scrivere l’unità e di assegnare il residuo. Quell’accertamento, in Italia, non risulta compiuto. Finché non lo sarà, l’art. 11 resterà citato e non applicato.
Appendice. La via incidentale (non l’atto)
Questa appendice non è un ricorso. È la mappa processuale senza la quale il §9 resta un auspicio. In Italia non esiste l’equivalente della Verfassungsbeschwerde. L’accesso alla Corte, sulla cessione monetaria, passa quasi soltanto dalla questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
- Che cosa si può impugnare. Non il Trattato in sé, non un atto della BCE, non «l’euro». Si impugna una legge della Repubblica che deve essere applicata nel giudizio a quo. Il bersaglio naturale è la l. 3 novembre 1992, n. 454, artt. 1 e 2, nella parte in cui autorizza la ratifica e dà piena esecuzione alle disposizioni del Trattato sull’Unione europea relative all’Unione economica e monetaria (oggi artt. 3, par. 1, lett. c), 119, 127-133 TFUE e Protocollo n. 4). Eventuali leggi successive di adeguamento (introduzione dell’euro, vincoli di bilancio) possono entrare se sono legge da applicare nel caso.
- Chi è il giudice a quo. Qualunque giudice in senso sostanziale, in un giudizio vero. Non un parere, non un’interpellanza. I fori in cui la l. 454/1992 o le norme di esecuzione dell’UEM sono rilevanti non si inventano: un’obbligazione in euro; un titolo di Stato; un prelievo o un vincolo di spesa legato all’art. 81 Cost. e ai Trattati; un rapporto di vigilanza o di risparmio (art. 47); un impegno di spesa per la difesa coperto da PESC/PSDC. Se la decisione del caso può esser presa senza applicare quelle norme, la questione è irrilevante e muore in limine.
- I due filtri dell’art. 23 l. 87/1953. La questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata. La rilevanza si costruisce sul petitum concreto, non sulla «grande politica». La non manifesta infondatezza si costruisce sul fatto documentabile — che la Corte non ha mai svolto il test dell’art. 11 sull’oggetto monetario, e sul raffronto con 92-308 DC e con Weiss. Dire «l’euro è incostituzionale» è manifesto. Dire «non risulta accertato se la l. 454/1992, in parte qua, soddisfi parità e necessità rispetto alla pace e alla giustizia, e se l’atto ceduto (nascita dell’unità e assegnazione del reddito monetario ex art. 32 dello Statuto) coincida con la formula dei Trattati» è un quesito che un giudice può ritenere non manifestamente infondato.
- Come non formulare il quesito. Non si chiede alla Corte di «uscire dall’euro», di «dichiarare nulla la BCE», di «introdurre il Quantitative Balancing». Quelle domande sono inammissibili per astrattezza e per difetto di competenza. Non si chiede un sindacato diretto sugli atti della BCE: in Italia quel sindacato, se mai, passa da un giudice comune, da un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e solo poi, se resta un contrasto con i principi supremi, dal controlimite (Taricco bis). Saltare il gradino europeo è il modo più rapido per farsi dichiarare inammissibili.
- Schema di ordinanza (nucleo). «È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. 3 novembre 1992, n. 454, nella parte in cui, dando esecuzione alle disposizioni del Trattato sull’Unione europea relative all’Unione economica e monetaria, trasferiscono la competenza esclusiva in materia di politica monetaria (art. 3, par. 1, lett. c), TFUE) e il regime del reddito monetario (artt. 32-33 dello Statuto del SEBC) senza che risulti accertato il rispetto delle condizioni di parità e di necessità poste dall’art. 11 Cost. rispetto a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, in riferimento agli artt. 1, 11 e 47 Cost.»
- Cosa può accadere, con onestà. Inammissibilità per irrilevanza o per genericità: esito più frequente se il caso è scelto male. Manifesta infondatezza se la Corte ritiene l’art. 11 già «consumato» sulla partecipazione europea in genere. Rinvio pregiudiziale alla CGUE prima o insieme al giudizio incidentale. Nel merito, una sentenza che nomini l’atto — anche per dire che è coperto — sarebbe già il precedente che oggi manca. Una sentenza di accoglimento porrebbe la questione del quando e del come (art. 136 Cost.; rapporti con l’art. 50 TUE): non è un dettaglio. Va scritta nell’ordinanza come consapevolezza, non come petitum.
- Cosa questa appendice non autorizza. Non autorizza un’azione popolare. Non autorizza a trattare la Corte come un terza camera sulla politica monetaria. Autorizza a non fingere che il silenzio sia un giudicato.
Bibliografia
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