La burocrazia che soffoca il bene comune

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Lo Stato prima crea i problemi sociali e poi sommerge di costi e di burocrazia chi fa volontariato per risolverli

Di Davide Gionco

Le politiche di austerità in Italia
Da 35 anni l’Italia applica “diligentemente” le politiche di austerità richieste dall’Unione Europea.  I dati oggettivi macroeconomici dimostrano come l’Italia al 1992 ad oggi sia stata la “prima della classe” in termini di attivo di bilancio primario, che è il parametro che misura la differenza fra quanto una nazione paga in tasse e quanto riceve in cambio sotto forma di beni e servizi pubblici. Se una nazione paga 100 di tasse e riceve in cambio 98 di servizi fa n 2% di attivo di bilancio. “Attivo” sembra un termine positivo, ma in realtà significa che il 2% de denaro che il popolo ha pagato in tasso è denaro non è ritornato alla collettività, ma è stato trasferito altrove. “Altrove” significa che è finito a pagare le rendite finanziarie sui titoli di stato italiani, con il supposto obiettivo di “ridurre il debito pubblico” (che in realtà continua a salire, per altre cause).

Dal 1992 ad oggi il tasso medio del saldo primario di bilancio, in Italia, è stato un attivo di +1.75% (questo dato si può ricavare dai dati ISTAT, così come i dati che seguono). Espresso in “soldoni”, l’Italia dal 1992 ad oggi ha sottratto ai contribuenti, trasferendoli al sistema delle rendite finanziarie, un ammontare netto di 572 miliardi di euro che, ai valori del 2026 corrisponde a circa 913 miliardi di euro, circa 15’700 euro per ogni cittadino italiano. Se appartieni ad una famiglia di 4 persone, questo meccanismo ha sottratto circa 63’000 euro dalle disponibilità della tua famiglia.

Questo parametro macroeconomico non è solo una cifra teorica, ma sono stati, e sono tutt’ora, tagli lineari alla spesa pubblica, ai servizi sanitari, alle politiche per il lavoro, aumenti di tasse dirette ed indirette. Tutto questo ha portato a lesioni sempre più evidenti del tessuto sociale.

L’emergenza povertà nei dati Caritas
Se guardiamo non alle statistiche dell’ISTAT, sapientemente manipolate dal sistema di governo per non analizzare la realtà dei fatti, ma a dati di un ente sopra ogni sospetto che à la Caritas italiana il numero di persone in condizioni di povertà assoluta e relativa registra cifre allarmanti.
Ecco alcuni dati statistici relativi agli ultimi dieci anni in Italia.

  • Nelle regioni settentrionali il numero di famiglie povere è raddoppiato (+97,2%), passando da circa 506mila a quasi un milione di nuclei familiari
  • Le persone e i nuclei che si sono visti costretti a rivolgersi direttamente ai Centri di Ascolto della rete Caritas hanno subito un incremento del 62,6% rispetto al 2014. Solamente nell’ultimo anno monitorato, la Chiesa ha sostenuto 277.775 famiglie.
  • La povertà minorile colpisce circa 1 milione 295 mila bambini e ragazzi (pari al 13,8% del totale dei minori), registrando i livelli più alti mai monitorati
  • La piaga del “lavoro povero”: avere un impiego non basta più a proteggere dall’indigenza. Quasi un beneficiario della Caritas su quattro (23,5%) rientra nella categoria dei working poor, ovvero lavoratori con salari troppo bassi per coprire i bisogni primari

Il bivio drammatico delle piccole realtà di volontariato
In questo stesso periodo, a causa dei continui tagli strutturali, le risposte del welfare pubblico sono progressivamente diminuite. Davanti a queste carenze strutturali dello Stato, le associazioni di volontariato hanno storicamente rappresentato l’unico vero ammortizzatore sociale, sostituendosi alle istituzioni per garantire servizi essenziali alla cittadinanza: dalla distribuzione di pasti e farmaci al supporto sociosanitario, fino alla tutela psicologica e all’inclusione delle fasce più deboli.

Lo Stato, tuttavia, anziché agevolare, valorizzare e proteggere questo straordinario patrimonio sussidiario, che fino ad oggi ha evitato a milioni di residenti in Italia di sprofondare ai livelli delle estreme povertà del Terzo Mondo, la recente legislazione ha introdotto una stratificazione di adempimenti amministrativi e di costi vivi a carico delle associazioni di volontariato che sta producendo effetti devastanti.

L’impatto di queste norme sta spingendo moltissime piccole e medie realtà territoriali verso una scelta drammatica e senza ritorno: interrompere definitivamente le proprie attività, privando le comunità di un supporto vitale, oppure rifugiarsi nell’informalità, scegliendo di operare come semplici gruppi di fatto, privati di tutele giuridiche e della possibilità di accedere a spazi pubblici o bandi, con rischi che ricadono sulle persone fisiche che, senza fini lucro e per il bene pubblico, offrono il loro tempo per aiutare le persone bisognose. Tutto questo in quanto non dispongono dei mezzi per farsi carico degli oneri imposti dalla macchina burocratica statale.

Il fulcro di questa drastica trasformazione è la Riforma del Terzo Settore, avviata originariamente con la Legge Delega n. 106/2016 e codificata nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) [Codice del Terzo Settore] (1.1.2, 1.1.8). Questo impianto normativo, nato sotto la bandiera del riordino e della trasparenza nelle associazioni di volontariato, ha finito per imporre rigidi standard gestionali, contabili e fiscali di stampo prettamente aziendale a realtà strutturalmente basate sulla spontaneità, sulla gratuità e sul tempo libero dei cittadini.

L’obbligo del RUNTS e i costi della digitalizzazione
L’introduzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), disciplinato dall’articolo 45 del Codice del Terzio Settore, ha sancito il passaggio definitivo all’amministrazione telematica, imponendo una digitalizzazione forzata di ogni singola comunicazione istituzionale. Questa transizione verso la burocrazia digitale non è stata però accompagnata da strumenti gratuiti forniti dallo Stato. Oggi, anche la più piccola associazione di quartiere o di paese deve acquistare sul mercato e mantenere attivi, pagando di tasca propria (le tasche dei volontari), i dispositivi e i servizi digitali imposti dalle Legge alle associazioni iscritte al RUNTS. Chi non intendesse iscriversi al RUNTS, per sfuggire a parte di questi obblighi, perde dei rilevanti vantaggi, di cui dal 1.04.2026 potranno usufruire unicamente le associazioni in grado di farsi carico degli obblighi di legge.

Le conseguenze per le associazioni non iscritte al RUNTS

1. Perdita dei benefici fiscali di favore (IRES e IVA)

  • Tassazione ordinaria: Le attività di vendita di beni o prestazioni di servizi verso corrispettivo (anche se destinate a autofinanziamento) perdono le tutele di “decommercializzazione” prima previste dal Codice del Terzo settore. L’ente viene assoggettato al regime fiscale ordinario del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), con l’applicazione dell’IRES al 24% sugli utili netti commerciali.
  • Niente regimi forfettari: L’associazione non può accedere ai regimi fiscali ultra-semplificati di favore dedicati alle sole organizzazioni di volontariato del Terzo Settore.
  • Imposte indirette piene: Si perde l’esenzione totale dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sugli atti societari o sulle donazioni/successioni ricevute.

2. Drastica riduzione delle donazioni

  • Niente detrazioni e deduzioni fiscali per i donatori: I privati e le aziende che effettuano erogazioni liberali (donazioni) in denaro o in natura a favore dell’ente non possono più scaricarle dalle tasse. Nello specifico, i privati perdono la maxi-detrazione IRPEF (che è pari al 35% per le organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS) e le imprese perdono la deducibilità fino al 10% del proprio reddito complessivo.

3. Esclusione dai canali di finanziamento pubblico

  • Esclusione dal 5 per mille: La quota del 5×1000 delle dichiarazioni dei redditi è riservata per legge solo agli enti regolarmente iscritti al RUNTS. Un’associazione esclusa viene cancellata dai beneficiari.
  • Bandi e contributi dedicati: L’ente non può più accedere ai contributi pubblici regionali, statali o europei riservati in via esclusiva agli Enti del Terzo Settore, né beneficiare dei fondi speciali destinati al finanziamento di progetti di volontariato.

4. Limitazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

  • Niente Convenzioni e Co-progettazione: Vengono preclusi gli istituti della “collaborazione rafforzata” con Comuni, ASL o Province. L’associazione non può stipulare le convenzioni dirette per la gestione di servizi socio-assistenziali o sanitari, né partecipare ai tavoli di co-programmazione e co-progettazione (artt. 55 e 56 del CTS)

5. Rischi patrimoniale per le vecchie organizzazioni di volontariato

  • Se l’associazione era già iscritta nei vecchi registri regionali delle organizzazioni di volontariato e decide attivamente di non completare il passaggio al RUNTS, scatta una sanzione patrimoniale pesante: l’ente ha l’obbligo di devolvere il patrimonio accumulato negli anni di attività a un altro ente del Terzo Settore, potendo trattenere solo la quota di patrimonio iniziale antecedente all’ottenimento della vecchia qualifica.

In sostanza il nuovo sistema legislativo favorisce le organizzazioni di volontariato strutturate per essere come delle aziende; quindi, capaci di far fronte ad oneri burocratici ed economici, disincentivando le associazioni spontanee di persone che, in semplicità e gratuità, intendono operare per il bene comune.

I numeri concreti degli aggravi economici per le associazioni di volontariato

Abbiamo cercato di quantificare economicamente gli oneri prevista dall’attuale legislazione sul terzo settore per le associazioni di volontariato iscritte al RUNTS.

Obblighi digitali:

  • La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligatoria per le notifiche legali, che ha un costo di rinnovo annuale.
  • Il dispositivo di Firma Digitale (Smart Card o chiavetta USB con certificato di sottoscrizione), indispensabile per il presidente al fine di firmare i bilanci e le variazioni statutarie, comporta un costo di acquisto iniziale e successivi rinnovi triennali.
  • Le marche temporali necessarie per validare legalmente i registri elettronici interni, anch’esse a pagamento.

A queste spese per gli obblighi digitali si sommano i costi per la gestione della contabilità, rigidamente vincolata alla modulistica unificata introdotta dal D.M. 5 marzo 2020, n. 39 DM 05.03.2020.
Per via della complessità tecnica di questi schemi di bilancio, l’assistenza di un commercialista diventa inevitabile per evitare errori formali che si tradurrebbero immediatamente in pesanti sanzioni pecuniarie o nell’esclusione dal RUNTS dai suddetti benefici. I professionisti applicano parcelle annuali che, inevitabilmente, vanno a pesare sui bilanci delle associazioni di volontariato, che non dispongono strutturalmente di entrate economiche, ma dispongono solo della “ricchezza” del tempo messo a disposizione dei volontari. Di conseguenza i volontari devono spesso anticipare di tasca propria questi fondi o raccoglierli tramite quote associative o piccole donazioni di benefattori, determinando l’assurda realtà per cui oggi in Italia è necessario pagare per il solo “privilegio” di fare volontariato. E tutto questo solo per fare fronte a problemi sociali che lo Stato ha causato e per i quali lo Stato fa sempre meno per risolvere.

L’aggravio economico più significativo e strutturale deriva poi dall’articolo 17 del CTS e dal successivo D.M. 6 ottobre 2021, che impongono l’obbligo tassativo di assicurare tutti i volontari attivi iscritti contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi Il Registro dei Volontari negli Enti del Terzo Settore.
A ciò si uniscono i costi per i notai, figure centrali nel controllo di legalità. Se l’ente decide infatti di acquisire la personalità giuridica per proteggere il patrimonio personale degli amministratori (scelta obbligata per sottoscrivere convenzioni con gli enti locali o gestire strutture), l’atto richiede la registrazione notarile, la conformità dello statuto e la dimostrazione di un patrimonio minimo liquido di 15.000 euro, comportando onerose parcelle notarili.

Ricapitolazione dei costi vivi a carico di un’associazione (Stime medie)

  • In fase di avvio: costi legati alla personalità giuridica (ove richiesta dall’ente)
    • Parcella del Notaio per atto costitutivo e controllo statuto: €500 – €1.200 (costo d’avvio una tantum)
    • Patrimonio minimo liquido vincolato per legge: €15.000 (capitale bloccato)
  • Attivazione e rinnovo strumenti digitali obbligatori
    • Casella PEC: €10 – €30 / anno
    • Firma Digitale (Token USB / Smart Card + rinnovo): €30 – €60 (una tantum / triennale)
    • Marche temporali per registro volontari digitale: €15 – €30 / lotto
  • Gestione fiscale, contabile e burocratica
    • Consulenza annuale del Commercialista (deposito bilanci RUNTS ed evitare sanzioni): €300 – €1.200 / anno
  • Tutele assicurative obbligatorie per legge
    • Polizza infortuni, malattie e RC (es. calcolato su un gruppo medio di 20 volontari): €200 – €600 / anno (pari a €10 – €30 a persona).

L’assurdità giuridica dell’Italia

Questa assurdità giuridica trasforma l’Italia in un paradosso quasi unico nel panorama internazionale The Law of Third Sector Organizations in Europe: un Paese che, dopo aver generato profonde lacerazioni sociali a causa delle proprie scelte di bilancio, opera attivamente per ostacolare, sanzionare e appesantire le attività dei cittadini che cercano gratuitamente e con alto senso civico di risolverle. Di fatto, l’insieme di questi balzelli e obblighi si configura come una vera e propria “tassa” occulta a carico di chi fa volontariato, dove l’atto altruistico di donare il proprio tempo viene punito dallo Stato con un prelievo finanziario indiretto a carico degli stessi volontari.

La totale cecità della norma emerge con chiarezza laddove l’obbligo di iscrizione dei volontari nell’apposito registro (che deve essere preventivamente vidimato o marcato digitalmente – a pagamento – per garantirne l’inalterabilità) viene esteso indistintamente anche alle associazioni che svolgono attività puramente culturali sportive o ricreative. Il paradosso diventa totale e assurdo per le associazioni culturali che operano esclusivamente online, prive di una sede operativa fisica e basate su collaborazioni virtuali a distanza per la gestione di portali informativi, divulgazione web, podcast o attività tipo la digitalizzazione di archivi storici. Anche queste strutture completamente immateriali sono legalmente obbligate ad acquistare PEC e firme digitali, a pagare un commercialista, a tenere un registro aggiornato dei volontari, a stipulare onerose polizze assicurative e a indicare una sede legale fisica sul territorio nazionale per connettersi al RUNTS. La legge equipara un circolo culturale digitale a un’organizzazione di pubblica assistenza o protezione civile, imponendo i medesimi gravami burocratici e finanziari a chi non ha alcuna esposizione a rischi fisici sul campo.

L’effetto combinato di queste riforme sta producendo una selezione ingiusta e “aziendalista” fra le associazioni di volontariato: solo le grandi organizzazioni fortemente strutturate e verticali riescono ad assorbire i costi e la complessità amministrativa. Al contrario, i piccoli presidi territoriali, i circoli di paese e i progetti culturali innovativi sono sostanzialmente obbligati dallo Stato a cessare le proprie attività.
Lo Stato italiano non solo non arretra sulla burocrazia, ma disperde e penalizza proprio quel tessuto di cittadinanza attiva che supplisce quotidianamente alle gravi e crescenti carenze dello Stato, trasformando il diritto di aiutare gli altri in un onere economico personale e insostenibile per i singoli cittadini, sempre più soggetti agli effetti delle politiche di austerità e della perdurante crisi economica.

Siamo giunti a un punto di non ritorno. Se l’attuale impianto normativo non verrà radicalmente modificato, rischiamo di assistere alla fine del volontariato in Italia, ucciso proprio dallo Stato che invece lo dovrebbe promuovere, in palese violazione dell’art. 2 della Costituzione (il principio di solidarietà fra i cittadini), ma anche dell’art. 18 (la libertà di associazione) e dell’art. 118 (comma 4, il principio di sussidiarietà orizzontale).

In conclusione
In conclusione, che cosa fare?
Se qualcuno avesse la possibilità di far pervenire questo articolo alla classe politica che ha concepito questo sistema legislativo relativo alle associazioni di volontariato, si potrebbe pensare che i decisori politici si rendano conto dei loro madornali errori e che rivedano al più presto, nel senso di una drastica semplificazione, le leggi che disciplinano il Terzo Settore.

Nel frattempo, l’unica risposta logica è che le varie associazioni si riuniscano fra loro per realizzare poche associazioni-contenitore, regolarmente iscritte al RUNTS, sollevando le piccole associazioni da tutti gli oneri burocratici, diluendo e riducendo i costi fissi che, diversamente, graverebbero su ogni singola associazione. Ci potremmo immaginare pochi grandi soggetti giuridici che mantengono i rapporti con lo Stato italiano, consentendo alle moltissime ex associazioni di volontariato di operare all’interno della grande associazione, senza doversi preoccupare degli assurdi oneri imposti dalla legislazione vigente.

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