Il Diritto e il suo rapporto con il “popolo-mandria”
Di Furio Ruggiero
Nella retorica delle decadenti democrazie costituzionali, il popolo viene proclamato titolare esclusivo della sovranità. Tuttavia, la storia del pensiero giuridico e delle istituzioni penali rivela una frattura strutturale tra la finzione del “popolo sovrano” e la realtà del “popolo suddito”, costantemente rappresentato e trattato dalle élite al potere come una massa irrazionale, un gregge da disciplinare o una mandria da governare.
Questa tensione trova espressione nei termini con cui il diritto, nelle diverse epoche storiche, ha etichettato la moltitudine: dalle “rozze menti volgari” dell’Illuminismo settecentesco di Cesare Beccaria, alle “classi pericolose” e agli “atavici” del Positivismo ottocentesco, fino ad arrivare agli “analfabeti funzionali” della tarda modernità.
Ripercorrere questa traiettoria significa analizzare la persistente diffidenza, e talvolta lo spregio, dell’architettura giuridica ed elitaria nei confronti del ceto popolare.
Il Paternalismo Illuminista: Cesare Beccaria e le “Rozze Menti Volgari”
Nel 1764, all’interno del saggio Dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria formulava un principio cardine della deterrenza penale:
E’ dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l’idea associata della pena.
Ad un’analisi superficiale, l’espressione “rozze menti volgari” può essere letta come un’aperta dichiarazione di disprezzo aristocratico verso la plebe. Contestualizzata nell’orizzonte filosofico dell’Illuminismo lombardo, essa incapsula la visione paternalistica di una classe dirigente acculturata nei confronti di una massa considerata priva di strumenti razionali.
L’epistemologia dell’epoca, impregnata del sensismo di Locke, Condillac ed Helvétius, concepiva la mente umana come guidata unicamente dalle impressioni sensoriali immediate e dalla ricerca del piacere. Nel progetto di Beccaria e dell’Accademia dei Pugni, l’universalismo del diritto e l’uguaglianza di fronte alla legge si accompagnano alla convinzione che il popolo non sia in grado di cogliere la razionalità astratta del contratto sociale.
Di conseguenza, il legislatore illuminato assume la veste di un pedagogo autoritario che governa la moltitudine attraverso condizionamenti psicologici e meccanismi di associazione Pavloviano di stimolo-risposta, come se il popolo fosse equivalente ad un branco di cani. Il popolo viene sottratto all’arbitrio feudale e ai supplizi dell’Ancien Régime, ma rimane un soggetto passivo: non un attore politico consapevole, bensì un corpo sociale da guidare mediante la certezza e l’immediata visibilità della sanzione.
Il Positivismo Ottocentesco: Dalla “Rozzezza” all’Atavismo della Mandria
Se l’Illuminismo considerava la rozzezza del popolo come una condizione di ignoranza contingente, superabile o arginabile dalla pedagogia della legge, il XIX secolo opera un drastico irrigidimento ideologico. Con l’avvento della Rivoluzione Industriale e la nascita del proletariato urbano, l’élite borghese comincia a percepire la massa popolare non più soltanto come un vulgo da educare, ma come una minaccia biologica e sociale all’ordine costituito.
La Scuola Positiva del diritto penale, rappresentata da Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, fornisce una veste pseudoscientifica a questo spregio di classe. Il delinquente e la massa deviante smettono di essere considerati cittadini che hanno commesso un errore di calcolo razionale; diventano soggetti affetti da atavismo, ossia individui regrediti a uno stadio evolutivo primitivo, praticamente poco più che scimmie.
L’etichettamento del popolo subisce una marcata biologicizzazione:
- Il ceto popolare indigente viene accorpato nella categoria delle “classi pericolose”.
- L’assenza di conformismo alle norme borghesi viene interpretata come un sintomo di inferiorità morale e anatomica.
- Il diritto penale abbandona la funzione di garanzia dell’individuo per trasformarsi in uno strumento di profilassi e difesa sociale, finalizzato a neutralizzare, segregare e controllare una massa vista come intrinsecamente incline al vizio, al vagabondaggio e alla rivolta ed un pericolo costante per la proprietà privata e pubblica.
In questa fase, il concetto di popolo-sovrano viene del tutto svuotato: la plebe è trattata apertamente come un gregge privo di autocontrollo, le cui spinte emotive e criminali devono essere contenute da un apparato statale medico-legale.
La Tarda Modernità: Gli “Analfabeti Funzionali” e la Messa in Scena del Diritto
Nel contesto contemporaneo, caratterizzato dal suffragio universale e dalle carte costituzionali che sanciscono formalmente che “la sovranità appartiene al popolo”, il disprezzo elitario per la massa non è scomparso, ma ha assunto nuove forme espressive e concettuali.
La figura moderna corrispondente alle “rozze menti volgari” si incarna nell’analfabeta funzionale. L’analfabeta funzionale non è privo di istruzione primaria, ma non possiede gli strumenti critici necessari per decodificare la complessità della società globale, comprendere la struttura astratta delle garanzie giuridiche o distinguere tra propaganda ed evidenza empirica.
A differenza del Settecento, tuttavia, il rapporto tra il potere politico-giuridico e la “rozza mente” contemporanea si è profondamente pervertito attraverso il fenomeno del populismo penale:
- L’Inversione della Funzione Pedagogica: Nel modello illuminista, l’élite legislativa cercava di elevare o governare razionalmente l’emotività del popolo. Oggi, la classe politica abdica alla funzione razionalizzatrice e preferisce assecondare e soffiare sul fuoco dell’emotività e della pancia della massa.
- La Retribuzione Simbolica: L’analfabeta funzionale, bombardato dal flusso mediatico, concepisce la giustizia solo come punizione istantanea, espiatoria e viscerale. Il legislatore risponde proponendo norme d’emergenza, inasprimenti edittali sproporzionati e riduzioni delle garanzie processuali.
- Lo Spregio Sostanziale sotto la Lusinga Formale: Mentre la retorica politica lusinga il popolo definendolo “sovrano”, le istituzioni lo trattano nei fatti come una massa manipolabile. La risposta punitiva d’emergenza serve a rassicurare un pubblico privo di strumenti critici, lasciando inalterate le cause strutturali della disuguaglianza e della marginalità sociale.
Quadro Comparativo dell’Evoluzione del Concetto di Popolo nel Diritto
| Epoca e Paradigma | Etichetta Attribuita al Popolo | Concezione della “Mandria” | Ruolo Assegnato al Diritto Penale |
| Illuminismo (XVIII Sec.) | Rozze menti volgari | Massa incolta e sensibile, incapace di ragionamento astratto, da guidare con la certezza della pena. | Strumento pedagogico e dissuasivo per associare al delitto l’idea della sofferenza. |
| Positivismo (XIX Sec.) | Classi pericolose / Atavici | Soggetti biologicamente o socialmente regrediti, potenziale minaccia all’ordine borghese. | Dispositivo di difesa sociale, profilassi, neutralizzazione e contenimento medico-legale. |
| Tarda Modernità (XXI Sec.) | Analfabeti funzionali | Pubblico mediatizzato e reattivo, privo di senso critico ma dotato di peso elettorale. | Populismo penale: spettacolo punitivo rassicurante e propaganda legislativa. |
L’escursus del concetto di “rozza mente volgare” fino a quello di “analfabeta funzionale” mostra come il diritto abbia mantenuto un atteggiamento costante verso il popolo: la proclamazione ideale della sua centralità si è scontrata con un’operazione di disciplinamento o di strumentalizzazione emotiva.
Se nel Settecento Beccaria auspicava che la chiarezza delle leggi e la certezza della pena servissero a proteggere il debole dall’arbitrio del potente, la deriva contemporanea rischia di trasformare il diritto penale in una finzione ad uso e consumo di un’opinione pubblica emotiva.
La vera attuazione della sovranità popolare richiede di superare sia l’elitarismo paternalista del passato, sia la demagogia punitiva del presente, restituendo ai cittadini la piena capacità di comprendere, valutare e partecipare alle decisioni della giustizia.
Bibliografia di Riferimento
- Beccaria, Cesare (1764), Dei delitti e delle pene, Edizione di riferimento a cura di A. Del Lago / F. Venturi, Livorno/Torino. (Fornisce il sostrato teorico sulle “rozze menti volgari”, la sensibilità penale e l’associazione immediata tra delitto e sanzione).
- Ferrajoli, Luigi (1989), Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari. (Analizza il passaggio dal diritto penale illuminista al garantismo costituzionale e la critica all’arbitrio punitivo).
- Garland, David (2001), La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella modernità tarda, Il Mulino, Bologna. (Testo fondamentale sull’emergere del populismo penale, della retribuzione simbolica e della gestione mediatizzata dell’ansia sociale).
- Lombroso, Cesare (1876), L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria, Hoepli, Milano. (Rappresenta il paradigma del Positivismo penale, dell’atavismo e della biologicizzazione delle classi pericolose).
- OCSE – PIAAC (2024), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills / Rapporto sull’analfabetismo funzionale, OECD Publishing. (Fornisce i dati e i parametri definitori sull’analfabetismo funzionale e le sue implicazioni sulla cittadinanza democratica e sulla comprensione delle norme).
- Prosperi, Adriano (2008), Giustizia bendata. Percorsi di storia di un’immagine, Einaudi, Torino. (Ricostruisce la percezione storica della giustizia e l’uso del diritto come strumento di disciplinamento delle classi subalterne




